[1]Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore

[2]1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea. 2 La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2. 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art75 · fonte su Normattiva