[1]ACCORDO

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola (di seguito denominati le Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base ad Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1 Definizioni

[5]Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza limitare la generalita' di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' altri diritti "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;
  • b)titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni o ogni altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  • c)crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
  • e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
  • f)ogni incremento del valore dell'investimento originario.

[6]Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri cosi' come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame. 6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale. 7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 3 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;25~accordo-art1 · fonte su Normattiva