[1]di documenti, atti e prove

[2]A richiesta, lo Stato Richiedente restituira' il piu' presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art9 · fonte su Normattiva