[1]di prove nello Stato richiesto

[2]1. Lo Stato richiesto, in conformita' alle proprie leggi, ottiene dichiarazioni da testimoni, vittime, indagati o imputati, periti o altre persone e ottiene altresi' atti, documenti, e ogni altra prova indicata nella domanda di assistenza giudiziaria, che devono essere trasmesse allo Stato richiedente. 2. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente sulla data e luogo in cui effettuare l'assunzione di prove. Se necessario, le Autorita' centrali si consultano tra loro per fissare una data conveniente per entrambe le Parti. 3. Le persone citate ad effettuare dichiarazioni possono rifiutare di farlo se la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato richiesto indica tale fatto espressamente nella domanda di assistenza. 4. Lo Stato richiesto consente la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni se cio' e' previsto dalle leggi dello Stato richiedente e non e' contrario alle leggi dello Stato richiesto. 5. I documenti e il materiale probatorio indicati dalla persona citata a rendere dichiarazioni possono essere ottenuti e sono ammissibili come prove nello Stato richiedente in conformita' alle leggi dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art10 · fonte su Normattiva