[1]Allegato
[2]ALLEGATO TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[3]ARTICOLO I Obbligo di estradare
[4]Le Parti Contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorita' della Parte Richiedente per un reato che da' luogo all'estradizione.
Testo vigente dal 27 marzo 2009
