[1]ARTICOLO XIII Decisione e consegna

[2]1. La Parte Richiesta comunichera' senza indugio alla Parte Richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione. 2. La Parte Richiesta fornira' i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorita' giudiziaria, se esiste. 3. Quando la domanda di estradizione e' accolta, le competenti autorita' delle Parti Contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non e' estradata dal territorio della Parte Richiesta entro il termine concordato, essa puo' essere messa in liberta', salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~artxiii · fonte su Normattiva