Articolo XIII Decisione e consegna della persona l. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione in merito alla domanda di estradizione. L'eventuale rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente sul luogo e sulla data a partire dalla quale potra' effettuarsi la consegna, dando inoltre precise indicazioni in merito alle restrizioni della liberta' sofferte dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna e' di venti giorni a partire dalla data indicata nel paragrafo precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, puo' essere prorogato per un periodo della medesima durata. 4. Se, entro il termine fissato, la Parte richiedente non prende in carico la persona estradata, la decisione di concedere la estradizione non ha piu' efficacia e la persona e' messa in liberta'. Se la Parte richiedente presenta una nuova domanda di estradizione, fondata sugli stessi fatti, la Parte richiesta potra' rifiutarla.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxiii · fonte su Normattiva