Art. 21 (Trattato)
1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da una persona o da un bene di una delle Parti fuori dal servizio, l'obbligo dell'indennizzo incombe sull'autore del danno. 2. Le Parti possono decidere che EUROFOR si faccia carico del risarcimento del danno. 3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, il Generale che comanda EUROFOR puo' esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'autore del danno.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
