Art. 20 (Trattato)
1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da un membro del personale o da una delle Parti nello svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione del presente Trattato, le Parti provvederanno pariteticamente al risarcimento del danno. 2. Tuttavia in caso di esercitazione o di operazioni, le particolari modalita' di ripartizione dell'eventuale risarcimento tra le Parti saranno specificate nel documento stipulato fra le Parti per regolare l'esercitazione ovvero l'operazione.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
