Art. 23 (Trattato)
Lo Stato di accoglienza prende tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire alla Forza ed alla componente civile la disponibilita' dei servizi indispensabili, in particolare elettricita', acqua, gas, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione contro gli incendi.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
