1. L'assistenza sanitaria ai membri della Forza, della componente civile ed alle persone a carico e' somministrata presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalita' di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente. 2. L'assunzione in carico delle cure somministrate avviene secondo le modalita' previste dagli accordi di reciprocita' esistenti al riguardo fra gli Stati d'origine e di accoglienza.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art25 · fonte su Normattiva