Art. 25 (Trattato)
1. L'assistenza sanitaria ai membri della Forza, della componente civile ed alle persone a carico e' somministrata presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalita' di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente. 2. L'assunzione in carico delle cure somministrate avviene secondo le modalita' previste dagli accordi di reciprocita' esistenti al riguardo fra gli Stati d'origine e di accoglienza.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
