Art. 208 c.o.m. — Categorie di personale
Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
- a)ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati ((nel Corpo unico della Sanita' militare)); 138
- b)graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
- c)ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
- d)cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera b)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] b) articolo 5, comma 1, lettera a)".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva