Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 10 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252~art4 · fonte su Normattiva