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[1]L'impiegato civile di ruolo non puo' rivestire la carica di podesta' o di vice podesta' senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

[2]L'impiegato nominato podesta' o vice podesta' e' collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune di cui e' podesta' o vice podesta' abbia popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, giusta l'ultimo censimento, oppure appartenga a Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui l'impiegato e' addetto, nonche' in tutti i casi in cui, a giudizio insindacabile del Ministro interessato, d'intesa con quelle per le finanze, l'esercizio delle funzioni podestarili sia ritenuto inconciliabile con la piena osservanza dei doveri relativi all'impiego statale.

[3]Il tempo trascorso in aspettativa per nomina a podesta' o a vice podesta' e' valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo ed e' riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attivita' di servizio.

[4]Art. 2.

[5]Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonche' ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti di istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

[6]Non si applicano ai professori delle Universita' ed Istituti superiori.

[7]Art. 3.

[8]Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai personali in esso contemplati che siano nominati presidi o vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

[9]Il loro collocamento in aspettativa con privazione delle competenze annesse all'impiego ha luogo, oltreche' nel caso di inconciliabilita' dell'incarico di preside o di vice preside con l'osservanza dei doveri inerenti all'impiego, quando l'incarico si esplichi in Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui essi sono addetti.

[10]Art. 4.

[11]Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII

[14]VITTORIO EMANUELE.

[15]Mussolini - Mosconi.

[16]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;257~art1 · fonte del testo