1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione i quali posono divenirne Parti mediante: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione, o di approvazione; oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratifica, dell'accettazione o dall'approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;257~protocollo-art6 · fonte su Normattiva