1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno il loro consenso a divenirne Parti in conformita' con le disposizioni dell'articolo 6. 2. Per ogni Stato membro che manifestera' ulteriormente il suo consenso a a divenire Parte al Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;257~protocollo-art7 · fonte su Normattiva