'apporto di ognuno dei coproduttori dovra' includere come minimo un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, compositore, montatore, direttore della fotografia, scenografo, tecnico del suono), un attore in uno dei ruoli principali, un attore in un ruolo secondario ed un rappresentante del personale tecnico qualificato. La partecipazione tecnico-produttiva e creativo-artistica dei coproduttori dovra' corrispondere, in linea di massima, ai rispettivi apporti finanziari. In casi eccezionali e con l'accordo delle Parti si potranno consentire deroghe al presente articolo.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~protocollo-art4 · fonte su Normattiva