considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno degli Stati delle due Parti. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente dai coproduttori. La proporzione dei rispettivi apporti dei produttori degli Stati delle due Parti puo' consistere dal 20 all'8O per cento. Se necessario, un attore in un ruolo principale potra' essere sostituito da almeno 2 tecnici qualificati.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~protocollo-art5 · fonte su Normattiva