coproduzione dei film deve essere realizzata dai registi, dal personale creativo-artistico e tecnico-produttivo di ciascuno degli Stati delle due Parti. Se cio' sara' ritenuto necessario per la realizzazione del film, e a condizione che le Parti lo concordino, potra' essere ammessa la partecipazione di registi, di rappresentanti del personale creativo e tecnico-produttivo di Paesi terzi.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~protocollo-art6 · fonte su Normattiva