1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, che possono manifestare il loro consenso a divenirne Parti mediante: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b. firma con riserva, di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;258~convenzione-art5 · fonte su Normattiva