1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale due Stati membri del Consiglio d'Europa avranno manifestato il loro consenso a divenire Parti della Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 5. 2. Per ogni Stato membro che manifestera' successivamente il suo consenso a divenire Parte della Convenzione, questa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;258~convenzione-art6 · fonte su Normattiva