Art. 2 (Accordo) — Cultura e Arte
Le Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del teatro e del cinema e dell'artigianato attraverso lo scambio di artisti e di missioni culturali e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno i rapporti in questi settori tra organizzazioni non governative ed enti locali dei due Paesi.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
