Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003
Art. 3 (Accordo) — Istituzioni culturali
Ciascuna delle Parti contraenti dara' tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, l'attivita' delle istituzioni culturali dell'altra Parte. Esse si assicurano, su base di reciprocita':
- a)l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sull'acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
- b)l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
- c)l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonche' il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
