Ciascuna delle Parti contraenti dara' tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, l'attivita' delle istituzioni culturali dell'altra Parte. Esse si assicurano, su base di reciprocita':

  • a)l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sull'acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
  • b)l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
  • c)l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonche' il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art3 · fonte su Normattiva