1. - Se uno Stato contraente ha due o piu' unita' territoriali, nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi nelle materie regolate dalla presente Convenzione, esso potra' dichiarare, in occasione della sottoscrizione, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la presente Convenzione verra' applicata a tutte le sue unita' territoriali o solo ad una o piu' di esse e potra' in qualsiasi momento sostituire questa dichiarazione con una nuova dichiarazione. 2. - Queste dichiarazioni devono essere notificate al depositario e devono indicare espressamente le unita' territoriali alle quali si applica la Convenzione. 3. - Se, in virtu' di una dichiarazione fatta in conformita' con il presente articolo, questa Convenzione si applica ad una o piu', ma non a tutte le unita' territoriali di uno Stato contraente, e se la sede di affari di una parte e' situata in questo Stato, tale sede di affari, ai fini della presente Convenzione, si considera localizzata in uno Stato contraente, soltanto se e' situata in una unita' territoriale in cui opera e si applica la Convenzione. 4. - Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione deve essere applicata in tutte le unita' territoriali di questo Stato.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art18 · fonte su Normattiva