[1]- Stati con piu' ordinamenti giuridici

[2]1. Qualora uno Stato sia costituito da due o piu' unita' territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato puo', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unita' territoriali o soltanto ad una o a piu' di esse e puo' in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione. 2. Tale dichiarazione dovra' essere notificata al depositario e dovra' contenere esatta indicazione delle unita' territoriali alle quali si applica la Convenzione. 3. Nel caso di uno Stato Parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:

[3](a) l'espressione "moneta nazionale", di cui all'articolo 23, si intende riferita alla moneta in corso legale nell'unita' territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione; e

[4](b) l'espressione "legislazione nazionale", di cui all'articolo 28, si intende riferita alla legislazione vigente nell'unita' territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art56 · fonte su Normattiva