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E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni: All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma: "Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilita' di contributi alla gestione INACasa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa". All'articolo 5, primo comma, le parole: "agli articoli 14 e seguenti", sono sostituite con le parole: "agli articoli 13 e seguenti". All'articolo 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area". All'articolo 6, quarto comma, le parole: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni". Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo 6-bis: "Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente: "E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale "". Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-ter: "Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali".
Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
