[1]1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti:

  • a)indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori della trafila vitivinicola;
  • b)assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative, in particolare quelle che perseguono attivita' normative;
  • c)contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme internazionali, al fine di migliorare le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ed in considerazione degli interessi dei consumatori.

[2]Al fine di conseguire questi obiettivi l'O.I.V. esercita le seguenti competenze:

  • a)promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati:
  • b)elaborare, formulare e seguirne l'applicazione in collegamento con i suoi membri, in particolare nei seguenti settori: (i) Le condizioni di produzione viticola; (ii) Le prassi enologiche; (iii) La definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing; (iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna;
  • c)sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente: (i) la garanzia di autenticita' dei prodotti della vigna in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull'etichettatura; (ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprieta' intellettuale; (iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole;
  • d)contribuire all'armonizzazione ed all'adattamento delle regolamentazioni di parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolarne la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze;
  • e)garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che ne fanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti;
  • f)provvedere ad un monitoraggio che consenta di valutare l'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile;
  • g)partecipare alla protezione della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti: (i) mediante una vigilanza scientifica specializzata che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna; (ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificita' nutrizionali e sanitarie appropriate; (iii) applicando, al di la' dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie;
  • h)favorire la cooperazione fra i membri mediante: (i) la collaborazione amministrativa; (ii) lo scambio d'informazioni specifiche; (iii) lo scambio di esperti; (iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni;
  • i)tenere conto nelle sue attivita', delle specificita' di ciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola;
  • j)contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti al settore della vigna e dei prodotti della vigna;
  • k)contribuire alla conoscenza, o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi;
  • l)sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cui oggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze;
  • m)mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, un dialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate;
  • n)raccogliere e trattare le informazioni maggiormente appropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle: (i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori; (ii) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative; (iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola; (iv) agli altri paesi interessati; (v) ai mass-media e in modo piu' ampio, al pubblico in generale.

[3]Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base di richieste ragionevoli.

  • o)Provvedere, con regolare periodicita', a nuove valutazioni sull'efficacia delle sue strutture e procedure di funzionamento.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art2 · fonte su Normattiva