[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO

[2]Preambolo

[3]Con un'intesa in data 29 novembre 1924, i Governi della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna della Tunisia e dell'Ungheria hanno statuito di comune raccordo di creare un Ufficio internazionale del Vino. Con una decisione del 4 settembre 1958 degli Stati membri pro-tempore, a questo ufficio e' stato attribuito il nome di Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino. Tale organizzazione intergovernativa comprende, alla data del 3 aprile 2001, quarantacinque Stati membri. Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta del 5 dicembre 1997 svoltasi a Buenos Aires (Argentina), l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino ha deciso di adottare, ove necessario, al nuovo contesto internazionale i mandati dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino, il personale di quest'ultimo, le sue risorse materiali e budgetarie, nonche', se del caso, le sue procedure e regole di funzionamento per far fronte alle sfide e garantire l'avvenire del settore vitivinicolo mondiale. In applicazione dell'articolo 7 della suddetta intesa, il Governo della Repubblica francese a cui e' stata indirizzate una richiesta in al senso da trentasei Stati, ha convocato una Conferenza di Stati membri che si e' tenuta e Parigi il 14, 15, 22 giugno 2000 ed il 3 aprile 2001. Di conseguenza gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito designati le Parti, hanno stabilito di comune accordo le seguenti disposizioni:

[5]1. Le Parti decidono di creare l'"Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" (O.I.V.) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato. Essa e' sottoposta alle norme del presente Accordo. 2. L'O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le competenze definite all'articolo 2 in quanto organismo intergovernativo di natura scientifica e tecnica, avente una riconosciuta competenza nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva passa e di altri prodotti della vigna.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art1 · fonte su Normattiva