Il regolamento di esecuzione determina:

  • a)il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perche' l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle localita' in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione;
  • b)la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art120 · fonte su Normattiva