Il regolamento di esecuzione determina:
- a)il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perche' l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle localita' in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione;
- b)la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
