L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione da cui decorre un termine o la cui notifica e' prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritta dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
