generali relativi alla rappresentanza

  • 1)Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.
  • 2)Le persone fisiche e giuridiche che non hanno ne' domicilio ne' sede sul territorio di uno degli Stati contraenti devono essere rappresentati da un mandatario abilitato ed agire tramite il medesimo in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere, previste dal regolamento di esecuzione.
  • 3)Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, tramite un loro impiegato che non ha bisogno di essere un mandatario abilitato, ma deve essere in possesso di una procura conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo puo' parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti ed aventi legami economici con essa.
  • 4)Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere previste nel regolamento di esecuzione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art133 · fonte su Normattiva