di pubblicazioni

  • 1)L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o piu' esemplari delle rispettive pubblicazioni.
  • 2)L'Ufficio europeo dei brevetti puo' concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art132 · fonte su Normattiva