di pubblicazioni
- 1)L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o piu' esemplari delle rispettive pubblicazioni.
- 2)L'Ufficio europeo dei brevetti puo' concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
