progressiva del campo di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti
- 1)Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
- 2)Il Consiglio d'amministrazione puo', su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potra' essere limitata. Questa limitazione puo' concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito puo' essere loro riconosciuta.
- 3)Se una decisione e' stata presa in virtu' del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non puo' ulteriormente limitare l'istruzione delle domande di brevetto europeo.
- 4)Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non puo' essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtu' del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che egli puo' presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
