di avviamento della procedura nazionale
- 1)Il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente designato puo' dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti:
- a)se la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5 o dell'articolo 162, paragrafo 4;
- b)negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo e' respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto e' revocato.
- 2)La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda e' considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non e' presentata entro questo termine.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
