di avviamento della procedura nazionale

  • 1)Il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente designato puo' dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti:
  • a)se la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5 o dell'articolo 162, paragrafo 4;
  • b)negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo e' respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto e' revocato.
  • 2)La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda e' considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non e' presentata entro questo termine.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art135 · fonte su Normattiva