di cooperazione tecnica

  • 1)L'Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato"). 2-a) L'Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, curando che i paesi in via di sviluppo siano equamente rappresentati.
  • b)Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale sono ex officio membri del Comitato. Allorche' una tale amministrazione e' l'ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo non puo' avere altri rappresentanti nel Comitato.
  • c)Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato e' superiore al doppio del numero dei membri ex officio.
  • d)Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita i rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che le interessano.
  • 3)Scopo del Comitato e' di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni:
  • i)a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato.
  • ii)a ottenere, sino a quando vi saranno piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e piu' amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto piu' possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il piu' alto livello qualitativo possibile;
  • iii)a risolvere, invitatovi dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
  • 4)Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze.
  • 5)Il Comitato puo' indirizzare i suoi pareri e le sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest'ultimo, all'Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi. 6-a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli puo' aggiungervi i suoi commenti.
  • b)Il Comitato esecutivo puo' esprimere le sue opinioni circa i pareri o le raccomandazioni o qualsiasi altra attivita' del Comitato e puo' invitare quest'ultimo a studiare questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo puo' sottoporre all'Assemblea, con adeguati commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato.
  • 7)Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso l'atti nel paragrafo 6 vanno intesi come fatti all'Assemblea.
  • 8)L'Assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art56 · fonte su Normattiva