tecnica

  • 1)L'Assemblea istituisce un Comitato di assistenza tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato"). 2-a) I membri del Comitato sono scelti tra gli Stati contraenti curando che i paesi in via di sviluppo vi siano rappresentati in modo adeguato.
  • b)Il Direttore generale invita, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, rappresentanti delle organizzazioni intergovernative che si occupano di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori del Comitato. 3-a) Il Comitato ha il compito di organizzare e sorvegliare l'assistenza concessa agli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, allo scopo di sviluppare i loro sistemi di brevetti, sia a livello nazionale sia a livello regionale.
  • b)L'assistenza tecnica comprende in particolare la formazione di specialisti, la messa a disposizione di esperti e la fornitura di attrezzature didattiche e di lavoro.
  • 4)Per il finanziamento di progetti che rientrano nel quadro del presente articolo, l'Ufficio internazionale cerca di concludere accordi, da un canto con organizzazioni internazionali di finanziamento e con organizzazioni intergovernative, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le agenzie e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite competenti in materia di assistenza tecnica, e, d'altro canto, con i governi degli Stati beneficiari dell'assistenza tecnica.
  • 5)I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che essa potra' istituire a tal fine.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art51 · fonte su Normattiva