Art. 10 (Convenzione)
Le prestazioni economiche di malattia e maternita' sono a carico dell'istituzione competente dello Stato la cui legislazione e' applicabile al lavoratore in conformita' all'art. 5 della presente convenzione. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, se necessario, si fara' ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione secondo le regole dell'art. 7.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
