Art. 9 (Convenzione)
Assicurazione volontaria o facoltativa Ai fini dell'applicazione e ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtu' della legislazione di tale Stato, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione ai sensi della legislazione del primo Stato.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
