Calcolo delle pensioni 1. Se il diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente sorge senza il ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente di questo Stato determina l'importo della pensione esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica. Questa disposizione si applica anche se l'istituzione dell'altro Stato contraente calcola la pensione a proprio carico secondo le disposizioni del successivo paragrafo 2. 2. Se il diritto a pensione non sorge sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'istituzione competente di tale Stato totalizza detti periodi con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, determinando l'importo della pensione a proprio carico secondo le seguenti disposizioni:

  • a)determina l'importo teorico della pensione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti unicamente sotto la legislazione che essa applica;
  • b)stabilisce, quindi, l'importo effettivo della pensione cui l'interessato ha diritto, riducendo l'importo di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
  • c)se la legislazione di uno Stato contraente stabilisce una durata massima di assicurazione per il calcolo di una prestazione completa, nel totalizzare i periodi di assicurazione, l'istituzione competente applichera' la medesima regola e conseguentemente prendera' in considerazione i periodi di assicurazione nei limiti di detta durata massima. 3. Se la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno, non trova applicazione la totalizzazione di cui all'art. 7. Tuttavia tali periodi saranno presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente nella misura necessaria per l'acquisizione del diritto e per il calcolo della pensione ai sensi della legislazione che essa applica. 4. Le ulteriori disposizioni necessarie per l'effettuazione del calcolo della pensione teorica e per la determinazione della quota parte di pensione a carico di ciascun Stato contraente verranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'art. 17.

Testo vigente dal 17 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260~convenzione-art8 · fonte su Normattiva