Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988
Art. 11 (Convenzione)
1. - Quando un credito e' ceduto da un fornitore ad un cessionario in virtu' di un contratto di factoring regolato da questa Convenzione:
- a)sotto riserva delle disposizioni dell'alinea b) del presente paragrafo, le regole enunciate negli articoli da 5 a 10 si applicano ad ogni cessione successiva del credito fatta dal cessionario o da un cessionario successivo;
- b)le disposizioni degli articoli 8 a 10 si applicano come se il cessionario successivo fosse l'impresa di factoring. 2. - Ai fini della presente Convenzione, la comunicazione al debitore della cessione successiva costituisce anche comunicazione della cessione all'impresa di factoring.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
