[1]di crediti fiscali

[2]1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto procede, fatte salve le norme degli Articoli 14 e 15, al recupero dei crediti fiscali del primo Stato, come se si trattasse dei propri crediti fiscali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente ai crediti fiscali oggetto di un titolo che consente di ottenerne il recupero nello Stato richiedente e che, salvo se le Parti interessate abbiano convenuto diversamente, non sono contestati: Tuttavia, se il credito concerne una persona che non ha qualita' di residente nello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica solo quando il credito non puo' piu' essere contestato, a meno che le Parti interessate non abbiano deciso diversamente. 3. L'obbligo di fornire assistenza ai fini del recupero dei crediti fiscali concernenti una persona deceduta o la sua successione, e' limitata al valore della successione o dei beni ricevuti da ciascuno dei beneficiari della successione, a seconda se il credito deve essere ricuperato sulla successione o presso i beneficiari di quest'ultima.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art11 · fonte su Normattiva