1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
