Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti: 1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunita' intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunita'. 2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonche' a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente. Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale. 3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:

  • a)evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
  • b)aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
  • c)ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA. 5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. 7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art61 · fonte su Normattiva