[1]di territorialita'

[2]1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2. Se merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art12 · fonte su Normattiva