[1]Principio di territorialita'
[2]1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
[3]2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Bosnia-Erzegovina verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
- a)che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
[4]e
- b)che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
[5]3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Bosnia-Erzegovina e successivamente reimportati, purche':
- a)i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;
[6]e
- b)si possa dimostrare alle autorita' doganali che:
- i)le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
[7]e
- ii)il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario.
[8]4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
[9]5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, compreso il valore dei materiali aggiunti.
[10]6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
[11]7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
[12]8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
