1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: (a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art14 · fonte su Normattiva