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[1]Nessuno dei commercianti dei due Stati potra' importare e commerciare cose vietate dai due Governi nei rispettivi Paesi.
[2]Ognuno dei due Governi avra' facolta' di confiscare le cose che vengano importate nei rispettivi Paesi contro il divieto di introduzione e di commercio, dopo che il divieto sia reso noto.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1928 al 9 maggio 2025
