campo della comunicazione e dell'informazione le Parti Contraenti favoriranno: 11.1. scambi reciproci di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura; 11.2. la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. Incoraggeranno inoltre i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi del settore.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art11 · fonte su Normattiva