[1]- Funzioni del Consiglio

[2]1. Il Consiglio ha facolta' di adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente Convenzione. 2. In particolare, il Consiglio, deliberando:

  • a)all'unanimita' di tutti gli Stati membri:
  • i)decide sull'adesione degli Stati di cui all'articolo 15.3 e sulle sue modalita' e condizioni;
  • ii)decide sugli emendamenti degli Allegati e sulla data della loro entrata in vigore;
  • iii)approva la conclusione di Accordi di cooperazione con gli Stati non membri;
  • iv)decide di sciogliere o non sciogliere l'Eumetsat, in applicazione dell'articolo 19;
  • v)decide le modalita' per intraprendere la realizzazione di sistemi diversi da quello definito allo Allegato I e rispondenti agli obiettivi dell'Eumetsat.
  • b)a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi:
  • i)adotta il bilancio preventivo annuale, nonche' la allegata previsione dell'organico del personale, le spese e le entrate per i successivi tre anni;
  • ii)approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonche' il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilita' in ordine all'esecuzione del bilancio;
  • iii)adotta le misure appropriate di cui all'articolo 9.4;
  • iv)approva il regolamento finanziario, nonche' ogni altra disposizione finanziaria;
  • v)fissa l'ammontare del versamento speciale di cui all'articolo 16.5;
  • vi)delibera sulle modalita' di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19.3 e 4;
  • vii)decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13;
  • viii)decide circa l'eventuale trasferimento della sede dell'Eumetsat;
  • ix)adotta lo Statuto del personale.
  • c)a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti:
  • i)nomina il Direttore per un periodo determinato e puo' por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore interinale;
  • ii)definisce i requisiti operativi del sistema europeo di satelliti meteorologici, come pure i prodotti e servizi di cui all'Allegato I, che il sistema fornisce agli Stati membri;
  • iii)approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro;
  • iv)formula raccomandazioni agli Stati membri in merito ad eventuali emendamenti da apportare alla presente Convenzione;
  • v)fissa il suo regolamento interno;
  • vi)nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato.
  • d)a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti:
  • i)approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore;
  • ii)decide l'istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato;
  • iii)decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto a disposizioni esplicite nella presente Convenzione. 3. Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso. In tal caso, detto Stato membro puo' tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volonta'. Per determinare l'unanimita' o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. L'espressione "Stati membri presenti e votanti" indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti. 4. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto e' necessaria perche' le decisioni del Consiglio siano valide. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti posso no essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio.

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art5 · fonte su Normattiva