Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1967 al 22 dicembre 2008. 300 parole tolte.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'articolo 1 e' sostituto dal seguente: "Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della Comunita' economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, sia stata accertata, ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone l'intervento dell'AIMA, che provvede in conformita' dell'articolo 7 del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva". L'alinea 2 del secondo comma dell'articolo 3 e' sostituita dalla seguente: "2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanita'". Al secondo comma dell'articolo 3 e' aggiunta la seguente alinea 8-bis: "Cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonia parziaria ed uno rappresentante dei compartecipanti". Al secondo comma dell'articolo 3 l'alinea 16 e' sostituita dalla seguente: "Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, prescelto tra I direttori di mercati ortofrutticoli". Il secondo comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-13;267~artunico · fonte del testo